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Detrazioni fiscali al 110%
per wallbox e stazioni
di ricarica

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Detrazioni fiscali al 110%
per wallbox e stazioni di ricarica

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Detrazione fiscale 110% per wallbox e stazioni di ricarica per auto elettriche

A seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19, il Governo ha emanato il Decreto Rilancio che prevede la detrazione fiscale al 110% in 5 anni per quanto concerne le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di wallbox e stazioni di ricarica per veicoli elettrici.
Questo può avvenire solo in presenza di determinazione condizioni.

Quali sono le spese che possono beneficiare della detrazione fiscale?
Tutte le spese sostenute (e documentate) nel periodo che intercorre tra il 1° Luglio 2020 ed il 31 Dicembre 2021 e che avranno ad oggetto:

– acquisto della wallbox o della stazione di ricarica;
– installazione della wallbox o della stazione di ricarica;
– aumento della potenza del contatore (fino a un massimo di 7 kW).

L’ammontare massimo delle spese su cui è calcolata la detrazione fiscale al 110% in 5 quote annuali è pari a € 3.000.

Quali sono le caratteristiche che devono avere le wallbox e le stazioni di ricarica per veicoli elettrici?
Le caratteristiche sono le medesime previste dalla detrazione fiscale al 50%, cioè, punti di ricarica ad accesso privato che abbiano una potenza pari o superiore a 7.4kW.

Nel dettaglio:
I sistemi di ricarica devono essere dotati di uno o più punti di accesso per la ricarica, di potenza standard e che non siano accessibili al pubblico, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere d) e h), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.

Articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257

d) punto di ricarica di potenza standard:
un punto di ricarica, che consente il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico di potenza pari o inferiore a 22 kW, esclusi i dispositivi di potenza pari o inferiore a 3,7 kW, che sono installati in abitazioni private o il cui scopo principale non è ricaricare veicoli elettrici, e che non sono accessibili al pubblico. Il punto di ricarica di potenza standard è dettagliato nelle seguenti tipologie:
1) lenta = pari o inferiore a 7,4 kW;
2) accelerata = superiore a 7,4 kW e pari o inferiore a 22 kW;

h) punto di ricarica non accessibile al pubblico:
1) un punto di ricarica installato in un edificio residenziale privato o in una pertinenza di un edificio residenziale privato, riservato esclusivamente ai residenti;
2) un punto di ricarica destinato esclusivamente alla ricarica di veicoli in servizio all’interno di una stessa entità, installato all’interno di una recinzione dipendente da tale entità;
3) un punto di ricarica installato in un’officina di manutenzione o di riparazione, non accessibile al pubblico;

Quali sono le condizioni per ottenere la detrazione fiscale?
Di seguito, tutte le condizioni da dover rispettare per poter usufruire della detrazione fiscale al 110%:
Tutte le spese sostenute per l’acquisto e la successiva installazione della wallbox o della stazione di ricarica, devono essere sostenute nel periodo che intercorre tra il 1° Luglio 2020 ed il 31 Dicembre 2021.

L’installazione del sistema di ricarica deve essere eseguita insieme ad uno degli interventi di cui al comma 1 dell’art. 119 del Decreto Rilancio (DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020 , n. 34. Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19).

Questi interventi sono:
a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio.

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo.

c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo.

3. Gli interventi appena elencati, dovranno andare ad assicurare il migliorare di almeno due classi energetiche dell’edificio, in alternativa, bisognerà poter dimostrare che ciò non è possibile mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.) da produrre pre e post lavori.

4. I predetti interventi dovranno essere realizzati da:

– condomìni;
– persone fisiche ad di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
– Istituti autonomi case popolari (IACP);
– cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

Nel caso in cui gli interventi siano eseguiti da persone fisiche su edifici unifamiliari, questi devono essere adibiti ad abitazione principale.

Trasformazione della detrazione fiscale in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile
I soggetti che, in conformità a tutte le condizioni precedentemente descritte, possono beneficiare della detrazione fiscale al 110% per l’acquisto e l’installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Per poter usufruire di uno dei predetti strumenti, il contribuente dovrà richiedere il visto di conformità riguardo i dati relativi alla documentazione che attesta l’esistenza dei presupposti che concedono il diritto alla detrazione d’imposta.
I dati relativi all’opzione devono essere comunicati in via telematica secondo quanto disposto dall’Agenzia delle nel termine dei 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Rilancio (19 maggio 2020).

Un tecnico abilitato dovrà certificare il rispetto di tutti i requisiti previsti dai decreti e la relativa congruità di quelle che sono le spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Una copia della certificazione dovrà essere inviata all’ENEA.
Le modalità operative per la trasmissione e le regole attuative dovranno essere emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Rilancio (19 maggio 2020).